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Regolamento per la selezione democratica delle candidature alle Elezioni regionali 2014

Odg approvato dalla Direzione Regionale del 21 marzo 2014

Regolamento per la selezione democratica delle candidature alle Elezioni regionali 2014

Preso atto dell’interruzione anticipata della IX legislatura, nel rispetto dello Statuto nazionale, dello Statuto regionale e del Codice Etico, la selezione delle candidature per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte del 25 maggio 2014 è interamente disciplinata dal presente Regolamento approvato dalla Direzione regionale del 21 marzo 2014

Art. 1

Le candidature vengono definite con il coinvolgimento degli aderenti, nel principio dell’uguaglianza di tutti gli iscritti e tutti gli elettori e con la massima pubblicità della procedura di selezione.

Art. 2

Entro e non oltre il 31 marzo 2014 le direzioni provinciali, o le assemblee provinciali ove le direzioni non siano state istituite, approvano una proposta di candidature per le liste provinciali che dovrà essere tempestivamente inviata al Segretario regionale.

La proposta di candidature dovrà:

  1. contenere un numero minimo di candidati non inferiore a quello assegnato alla circoscrizione provinciale di riferimento;
  2. tendere all’equilibrio di parità di genere e comunque non rappresentare alcun genere in misura superiore ai due terzi dei posti assegnati al raggruppamento di liste provinciali;
  3. garantire il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dagli Statuti;
  4. ricercare la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
  5. tener conto del principio del merito in modo di selezionare candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell’attività consiliare e alle precedenti esperienze svolte.

Art. 3

Non può essere candidato chi si trovi in contrasto con le norme del Codice Etico ed in particolare nelle condizioni previste al punto 5 dello stesso.

Art. 4

Non può essere candidato chi non risulti in regola con le norme che prevedono il finanziamento degli eletti al partito espressamente previste dall’art. 22 dello Statuto nazionale e dall’art. 23 dello Statuto regionale.

Art. 5

Non è ricandidabile a consigliere regionale chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati, conformemente al principio espresso dall’art. 21 dello Statuto nazionale.

Art. 6

Non può essere candidato a consigliere regionale chi ricopre una carica monocratica, salvo i casi in cui la scadenza del mandato coincida con la data delle elezioni.

Art. 7

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, ad eccezione degli articoli 3 e 4, devono essere deliberate dalla Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della direzione, o assemblea, provinciale competente per territorio con la maggioranza assoluta dei presenti. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dall’esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato all’attività del Partito Democratico attraverso l’esercizio della specifica carica in questione.

Art. 8

La Direzione regionale, a maggioranza dei presenti, approva le otto liste provinciali entro e non oltre il 6 aprile 2014. Le posizioni di capolista sono proposte dal Segretario regionale, sentiti i segretari provinciali, tra i candidati approvati dalla Direzione regionale e sono approvati con voto della Direzione stessa.

Art. 9

I candidati alle elezioni regionali si impegnano a contribuire alle spese che il Partito sostiene per la campagna elettorale attraverso un versamento da effettuarsi contestualmente alla firma dell’accettazione di candidatura. L’ammontare di tale versamento sarà definito da apposita delibera della Direzione regionale d’intesa tra la Tesoreria regionale e quelle provinciali.

In riferimento all’art. 23 comma 2 dello Statuto regionale i consiglieri regionali eletti ed eventuali assessori esterni iscritti al Partito Democratico verseranno un contributo mensile nella misura che sarà determinata dalla Tesoreria regionale d’intesa con il Gruppo consiliare regionale.

Art. 10

La Commissione regionale di garanzia funge da Commissione elettorale di garanzia.

I componenti della Commissione non sono candidabili.

Compito della Commissione è quello di esaminare eventuali ricorsi relative a violazioni del Regolamento.

I ricorsi, sottoscritti unicamente da componenti delle direzioni o assemblee provinciali o da segretari di circolo, dovranno pervenire entro il 1 aprile 2014 (24 ore dopo la decisione delle direzioni provinciali).

La Commissione decide in modo tempestivo ed inappellabile.

21.03.14_Regolamento selezione candidature Elezioni regionali 2014_Approvato