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Regolamenti, circolari e dispositivi

Regolamento per l’elezione del segretario e dell’assemblea provinciale, dei coordinatori e dei coordinamenti dei circoli (2019)

Regolamento per l’elezione del segretario e dell’assemblea provinciale, dei coordinatori e dei coordinamenti dei circoli

Approvato dalla Direzione Regionale del 15 settembre 2019

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Unione regionale del Piemonte


Art. 1) – Iter congressuale.

I congressi di circolo finalizzati all’elezione dei coordinatori e dei coordinamenti dei circoli, nonchè del segretario provinciale e dei membri dell’assemblea provinciale si svolgeranno tra il 03 ed il 23 ottobre 2019.

L’assemblea provinciale verrà celebrata entro il 27 ottobre 2019.

 

Art. 2) – Commissioni provinciali per il congresso.

Entro il 19 settembre 2019 la direzione provinciale dovrà eleggere – a maggioranza di 2/3  dei votanti – la commissione provinciale per il congresso. Detta commissione sarà composta da un numero dispari di componenti compreso tra 5 ed 11, nel rispetto della parità di genere, e sarà successivamente integrata con un rappresentante per ciascun candidato ammesso.

Nella prima seduta la Commissione elegge – al suo interno – il coordinatore.

La Commissione, nello svolgimento dei propri lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione provinciale di garanzia o un suo delegato.

La Commissione provinciale per il congresso svolge anche le funzioni di Commissione tecnica per il congresso provinciale.

La Commissione provinciale per il congresso:

  • certifica il numero degli iscritti;
  • verifica la validità delle iscrizioni;
  • verifica il rispetto delle norme statutarie e del Codice etico con particolare attenzione: o alla convocazione ed allo svolgimento dei congressi;

o          alla presentazione delle candidature.

La certificazione delle anagrafi degli iscritti dovrà avvenire entro il 25 settembre 2019.

La Commissione provinciale per il congresso:

  • sovraintende al regolare svolgimento delle assemblee di circolo;
  • vigila circa l’attuazione dello Statuto e delle norme regolamentari;
  • predispone i modelli di schede per il voto e dei verbali delle assemblee di circolo;
  • determina il numero e l’ubicazione delle sezione elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica;
  • provvede alla raccolta ed alla custodia dei verbali di circolo.

La Commissione provinciale per il congresso stabilisce il numero dei componenti l’Assemblea provinciale spettanti a ciascun circolo, assegnandoli per il 50% in ragione del numero degli iscritti del circolo (platea coincidente con l’elettorato attivo) e per il 50% in ragione dei voti ottenuti dal Pd alle ultime elezioni politiche, garantendo ad ogni circolo con oltre 10 iscritti almeno un eletto. E’ possibile prevedere, ai soli fini congressuali, la convocazione, a cura della Commissione provinciale per il congresso, in un’unica assemblea di due o più circoli, aventi un numero di iscritti e di voti insufficienti a garantire l’assegnazione di un eletto.

La Commissione provinciale per il congresso interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento.

In caso di mancata elezione della Commissione provinciale per il congresso entro il termine stabilito, provvede alla relativa nomina la Commissione regionale per il congresso relativo all’ultima elezione del Segretario nazionale.

 

Art. 3) – Diritto di parola, elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli iscritti certificati dall’anagrafe 2018 ed i nuovi iscritti 2019 registrati fino alla data di svolgimento della Direzione Regionale che approva il presente Regolamento.

Hanno diritto di elettorato passivo gli iscritti in regola al momento dell’accettazione della candidatura.

 

Per avere accesso al diritto di elettorato passivo i candidati devono rispettare i principi fissati nel Codice etico del partito ed aver adempiuto a quanto previsto dai regolamenti finanziari e dalle delibere in materia di contribuzione del Partito formalmente approvati dai competenti organi.

Partecipano con diritto di parola alle assemblee di circolo (territoriale e di ambiente) tutti gli iscritti in regola fino alla data di svolgimento della riunione assembleare.

Gli iscritti on-line – regolarmente registrati ai sensi dell’art. 1, lettera b) del Regolamento nazionale delle iscrizioni on-line ed dei Circoli on-line – possono partecipare con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle assemblee del circolo (territoriale o di ambiente) indicato all’atto dell’iscrizione, esercitando i loro diritti alle medesime condizioni – laddove compatibili – previste nei commi precedenti del presente articolo

Laddove non diversamente previsto, per le parti del presente regolamento che si riferiscono agli iscritti si deve considerare la platea di iscritti al partito coincidente con l’elettorato attivo sopra indicato.

 

Art. 4) – Elezione degli organi di circolo.

Le assemblee di circolo eleggono il Coordinatore ed il Coordinamento di circolo.

I circoli territoriali sono definiti al comma 1 dell’art. 13 dello Statuto regionale e sono costituiti nel rispetto delle porzioni territoriali previste dal comma 4 del predetto articolo.

La convocazione dell’Assemblea di circolo deve essere comunicata dal Coordinatore in carica a tutti gli iscritti del circolo almeno 5 giorni prima del suo svolgimento e deve indicare il giorno e l’ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l’orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo e, dunque, preferibilmente dopo le ore 18.00, oppure nel fine settimana.

Le assemblee dei circoli dovranno essere pubblicizzate con idonei mezzi su tutto il territorio di competenza del rispettivo livello territoriale.

In apertura dell’assemblea, su proposta del Coordinatore in carica, viene eletto a maggioranza dei presenti l’Ufficio di Presidenza, con il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori. Fanno parte del predetto Organo un rappresentante per ciascun candidato alla segreteria provinciale ed un membro della Commissione provinciale per il congresso, oppure un suo delegato, che è tenuto ad assistere ai lavori con funzioni di garanzia circa il loro regolare svolgimento.

Successivamente all’elezione dell’Ufficio di Presidenza vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

Le modalità ed i tempi di svolgimento delle assemblee di circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

Le assemblee di circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico.

La composizione dei coordinamenti dei circoli è individuata in relazione al numero degli iscritti ed è la seguente:

  • fino a 50 iscritti: fino ad un massimo di 10 componenti;
  • da 51 a 100 iscritti: da 10 a 20 componenti;
  • da 101 a 200 iscritti: da 20 a 40 componenti;
  • oltre i 201 iscritti: da 40 a 60

Il numero esatto dei componenti del coordinamento del circolo viene definito con il voto favorevole dei 2/3 dell’Assemblea del circolo.

Le candidature a Coordinatore di circolo e le liste di candidati a componente del Coordinamento del circolo vengono presentate ad inizio dei lavori presso il neo costituito Ufficio di Presidenza, entro e non oltre 30 minuti dalla sua costituzione. L’ordine di

 

presentazione delle candidature a Coordinatore del circolo sarà assunto anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse, nonché delle relative linee politico-programmatiche.

Ogni candidato coordinatore può essere collegato ad una sola lista di candidati al coordinamento di circolo.

Ogni lista deve essere collegata ad un candidato coordinatore, il quale autorizza il collegamento.

Le liste – con le relative candidature a coordinatore del circolo – devono essere formate – pena l’inammissibilità – nel rispetto dell’alternanza di genere e devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli iscritti al circolo stesso. Dette liste di candidati devono essere composte da un numero di candidati compreso tra la metà ed il doppio degli eligendi.

Il voto per il coordinatore di circolo si esprime scrivendo sulla scheda il nome della lista e/o il nominativo del candidato coordinatore prescelto. Non è ammesso il voto disgiunto.

La votazione avviene assicurandone la segretezza e la regolarità.

Lo scrutinio è pubblico e viene svolto a cura dell’Ufficio di Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

È eletto Coordinatore di circolo il candidato la cui lista ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti del Coordinamento. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Coordinamento, quest’ultimo organo – convocato successivamente

  • eleggerà il Coordinatore di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto al quale accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell’organismo.

I candidati a componente del Coordinamento vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.

I componenti dell’organo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt.

 

Art. 5) – Elezione degli organi provinciali.

Le assemblee di circolo eleggono i componenti dell’assemblea provinciale. L’assemblea provinciale è costituita da un numero di componenti sino a 100.

Il numero esatto dei componenti dell’Assemblea provinciale è preventivamente deciso dalla Commissione provinciale per il congresso.

Dell’Assemblea provinciale fanno parte di diritto, se iscritti al Partito Democratico: il presidente di Provincia, il Sindaco della città capoluogo, nonché il capogruppo della Provincia ed il capogruppo della città capoluogo. Sono invitati permanenti, senza diritto di voto, se iscritti al Partito Democratico: i parlamentari, gli assessori ed i consiglieri regionali residenti nella provincia, i consiglieri provinciali, gli assessori ed i consiglieri comunali della Città capoluogo, i coordinatori dei circoli afferenti al territorio provinciale e gli eletti alle assemblee nazionale e regionale del Partito Democratico del relativo ambito territoriale.

La presentazione delle candidature a segretario provinciale deve avvenire entro le ore 20,00 del 27 settembre 2019 alla Commissione provinciale per il congresso.

Le candidature a segretario devono essere sottoscritte da un numero pari al 5% degli iscritti provinciali, rappresentativi di almeno il 20% dei circoli della provincia.

Il Segretario provinciale è eletto in collegamento ad una lista di candidati all’Assemblea provinciale, presentata in ogni circolo.

Le liste di candidati per l’Assemblea provinciale devono essere sottoscritte da almeno il 5 % degli iscritti del circolo e devono essere composte da un numero di candidati compreso tra la metà ed il doppio degli eligendi. Dette liste devono essere presentate ad inizio dei lavori assembleari, presso l’Ufficio di Presidenza eletto ai sensi del precedente art. 4), entro e non oltre 30 minuti dalla sua costituzione.

 

L’ordine di presentazione delle candidature a Segretario provinciale sarà assunto anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico-programmatiche.

 

Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, direttamente o attraverso proprio delegato.

Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere.

La Commissione provinciale per il congresso stabilisce il numero dei componenti l’assemblea provinciale spettanti a ciascun circolo così come previsto nel precedente art. 2).

Il voto per il Segretario provinciale si esprime scrivendo sulla scheda il nome della lista e/o il nominativo del candidato segretario prescelto. Non è ammesso il voto disgiunto.

È eletto Segretario provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di membri eletti in Assemblea provinciale.

I candidati all’Assemblea provinciale vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.

I componenti dell’Assemblea provinciale da eleggere in ciascun circolo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto nel circolo stesso.

Alla fine dell’assemblea del circolo l’Ufficio di Presidenza redige, in duplice copia, apposito verbale in cui vengono riportati gli esiti degli scrutini e un succinto resoconto della discussione. Una copia del verbale deve essere trasmessa alla Commissione provinciale per il congresso.

La Commissione provinciale per il congresso acquisisce e verifica tutti i verbali dei circoli.

La Commissione provinciale per il congresso e gli Uffici di Presidenza delle assemblee di circolo redigono apposito verbale per ogni operazione di loro competenza.

La Commissione provinciale per il congresso provvede a convocare l’Assemblea provinciale entro il 27 ottobre 2019.

 

Art. 6) – Assemblea Provinciale.

L’Assemblea provinciale, sotto la presidenza provvisoria del Coordinatore della Commissione provinciale per il congresso o di un suo delegato, elegge il proprio presidente con modalità stabilite dall’Assemblea stessa.

Il Presidente dell’Assemblea provinciale proclama eletto alla carica di Segretario provinciale il candidato che – sulla base delle comunicazioni della Commissione provinciale per il congresso

  • abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri del

Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell’Assemblea provinciale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

L’Assemblea procederà nella stessa riunione – od in altra all’uopo convocata – ad eleggere gli altri organi previsti dallo Statuto regionale.

 

Art. 7) – Impegni espressi.

I candidati ai congressi di circolo e provinciali si impegnano espressamente a:

  1. riconoscere i risultati dei congressi come certificati dalle Commissioni provinciali per il congresso e dalle Commissioni di garanzia;
  2. deferire all’atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito o controversia relativi a qualsiasi fase congressuale esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento, ovvero dalle fonti sovraordinate del

 

Art. 8) – Rinvio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nelle fonti nazionali e nello Statuto regionale.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle fonti nazionali e nello Statuto regionale e le disposizioni dedotte nel presente regolamento prevalgono le prime.